In questa pagina vengono pubblicati gli elenchi APC con adempimenti e deroghe. Se si riscontrano inesattezze si prega di comunicarle a ordine@geologitoscana.it
Si avvisa che il certificato di APC assolto viene rilasciato su richiesta per il triennio sperimentale. E' gratuito fino ad un massimo di 3 copie. Si prega di richiedere il certificato solo se necessario.
| APC assolto | |
|---|---|
| APC assolto al 31.12.2010 | scarica |
| APC assolto con recupero¹ | scarica |
| APC assolto al 31.12.2010 con deroga ai crediti mancanti | |
| deroghe per con idonea certificazione³ (maternità, malattia, ecc) | scarica |
| scarica | |
| APC assolto al 31.12.2010 con deroga (a tutto il triennio) | |
| deroghe per autocertificazione di non esercizio dell'attività professionale² | scarica |
| deroghe per assenza dall'Italia per un periodo superiore ad un anno ⁴ | scarica |
| APC assolto con deroga (a tutto il triennio) | |
|---|---|
| deroghe per autocertificazione di non esercizio dell'attività professionale² | scarica |
| deroghe per assenza dall'Italia per un periodo superiore ad un anno⁴ | scarica |
| Esonerati dall'obbligo APC | |
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| per compimento del 65° anno di età | scarica |
| per appartenenza all' Elenco Speciale | scarica |
¹ Circolare CNG n. 337 del 18 Maggio 2011 (aggiornato al 29 luglio 2011)
² ai sensi dell'art.2 comma 6 del Regolamento per l'Aggiornamento professionale continuo (APC)
³ ai sensi dell'art.2 comma 5 e 8 del Regolamento per l'Aggiornamento professionale continuo (APC)
⁴ ai sensi dell'art.2 comma 9 e 10 del Regolamento per l'Aggiornamento professionale continuo (APC)
Deroghe previste ai sensi dell'art.2 del Regolamento per l'Aggiornamento professionale continuo:
- comma 5: "L’obbligatorietà è derogata nei casi di maternità fino ad un massimo di due anni salvo certificazione diversa del medico del lavoro".
- comma 6: "L’obbligatorietà è derogata per quei soggetti che, pur iscritti all’ordine, dichiarino, nelle forme e con gli obblighi delle autocertificazioni, di non esercitare attività professionale in forma libera o dipendente".
- comma 8: "L’obbligatorietà è derogata nei casi di soggetti che subiscano un intervento chirurgico importante o risultino affetti da malattia grave. Ferma restando l’obbligatorietà di documentazione della situazione patologica, la deroga è stabilita dall’Ordine di appartenenza".
- comma 9: "L’obbligatorietà è derogata nel caso di assenza dall’Italia per un periodo superiore ad un anno ed è concessa su richiesta motivata".