PREMESSO CHE

Il Decreto 14 novembre 2005 n.268 disciplina le modalità con cui il cittadino comunitario che presenta domanda ai fini dell'esercizio della professione di geologo, per il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza:
Il cittadino Comunitario presenta domanda per il  riconoscimento del titolo pressoil  Ministero della Giustizia dove, una apposita Conferenza di Servizi stabilisce quali misure compensative vadano richieste. Le misure compensative possono essere:

Ai sensi dell'art. 8 viene istituito presso il Consiglio Nazionale un "Elenco dei professionisti" press° i quali svolgere il tirocinio di adattamento. A tal fine gli Ordini di avvieranno le procedure per la formazione di tale elenco.

L'elenco è aggiornato annualmente su designazione dei Consigli Regionali, previa dichiarazione di disponibilità dei professionisti e comprende geologi che esercitino la professione da almeno cinque anni. L'elenco comprenderà per ogni Consiglio regionale un numero di professionisti sufficiente per le probabili richieste di tirocinio relative alle due sezioni nelle quali l'albo è suddiviso.

L'ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA CHIEDE

ai colleghi, in possesso dei requisiti richiesti per legge, che volessero rendersi disponibili ad ospitare tirocinanti di inviare domanda (allegato B e C del Decreto 14 novembre 2005 n.268.) all'OGT (ordine@geologitoscana.it ) L'OGT provvederà a trasferire la domanda al Consiglio Nazionale

 

NORMATIVA

Decreto 14 novembre 2005 n.268

"Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 1992, n. 115 in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di geologo"
Decreto 8 luglio 2003 n.277  "Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.
Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n.115
"Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di 3 anni"