PREMESSO CHE
Il Decreto 14 novembre 2005 n.268
disciplina le modalità con cui il cittadino comunitario che presenta domanda ai
fini dell'esercizio della professione di geologo, per il riconoscimento del
titolo rilasciato dal Paese di appartenenza:
Il cittadino Comunitario presenta domanda per il
riconoscimento del titolo pressoil Ministero della Giustizia dove, una
apposita Conferenza di Servizi stabilisce quali misure compensative vadano
richieste. Le misure compensative possono essere:
prova attitudinale (artt. 2 — 6)
tirocinio di adattamento (art. 7 — 16).
Ai sensi dell'art. 8 viene istituito presso il Consiglio Nazionale un "Elenco dei professionisti" press° i quali svolgere il tirocinio di adattamento. A tal fine gli Ordini di avvieranno le procedure per la formazione di tale elenco.
L'elenco è aggiornato annualmente su designazione dei Consigli Regionali, previa dichiarazione di disponibilità dei professionisti e comprende geologi che esercitino la professione da almeno cinque anni. L'elenco comprenderà per ogni Consiglio regionale un numero di professionisti sufficiente per le probabili richieste di tirocinio relative alle due sezioni nelle quali l'albo è suddiviso.
L'ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA CHIEDE
ai colleghi, in possesso dei requisiti richiesti per legge, che volessero rendersi disponibili ad ospitare tirocinanti di inviare domanda (allegato B e C del Decreto 14 novembre 2005 n.268.) all'OGT (ordine@geologitoscana.it ) L'OGT provvederà a trasferire la domanda al Consiglio Nazionale
NORMATIVA
Decreto 14 novembre 2005 n.268
"Regolamento di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 17 gennaio 1992, n.
115 in materia di misure compensative
per l'esercizio della professione di
geologo"
Decreto 8 luglio 2003 n.277 "Attuazione
della direttiva 2001/19/CE che modifica
le direttive del Consiglio relative al
sistema generale di riconoscimento delle
qualifiche professionali e le direttive
del Consiglio concernenti le professioni
di infermiere professionale, dentista,
veterinario, ostetrica, architetto,
farmacista e medico.
Decreto Legislativo 27 gennaio 1992
n.115
"Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE
relativa ad un sistema generale di
riconoscimento dei diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni
professionali di una durata minima di 3
anni"